Anno 12 - n. 1 |
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LA DISPERSIONE DELLE CENERI |
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Finalmente anche in Alto Adige è stata approvata una legge che consente la dispersione delle ceneri in natura. Già in precedenza era possibile conservare le ceneri dei propri defunti in casa oppure disperderle nel “cinerario comune”. Quest’ultima possibilità era riservata solo ai residenti del comune di Bolzano e di qualche altro comune nel cui cimitero è stato predisposto l’apposito pozzetto. Con la nuova legge sarà possibile disperdere le ceneri anche in natura. |
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La dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero di Bolzano può essere delegata anche ai nostri cerimonieri. |
Ciò non significa che si potranno gettare le ceneri in qualsiasi posto, ma i singoli comuni dovranno decidere quali sono le regole da seguire per la dispersione. Inoltre la Provincia deve ancora approvare le norme attuative della legge. Attualmente la Socrem, insieme al Rito del commiato, offre per i soci del comune di Bolzano che vogliono che le loro ceneri siano disperse nel cinerario comune, la possibilità di delegare per questa incombenza i nostri Cerimonieri. Quando la legge sarà definitivamente in vigore valuteremo se è il caso di estendere questo nostro servizio anche ai soci di altri comuni della provincia. In attesa dell’approvazione definitiva e completa della legge ecco alcune interessanti novità che riguardano la dispersione delle ceneri: |
Art. 7: Conservazione delle ceneri 7/1 L’urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario. Art. 8: Affidamento dell’urna cineraria 8/1 Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell’urna cineraria. Art. 9: Dispersione delle ceneri 9/1 La dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune. 9/2 La dispersione delle ceneri è effettuata ed è eseguita dal/dalla coniuge, da un familiare o da un'altra persona a tal fine autorizzata dall'avente diritto o dall'esecutore testamentario. In mancanza di diverse indicazioni dell'avente diritto, in caso di iscrizione del defunto ad un'associazione che abbia tra i propri statutari la cremazione, la dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona delegata dall'associazione stessa.” Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 12/2 L’adeguamento dei regolamenti cimiteriali da parte dei Comuni dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.”
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Chi vuole leggere l’intera legge provinciale la può scaricare al seguente indirizzo internet: |
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