Tumulazione, interramento, affidamento o dispersione?

Con la legge provinciale n. 1 del 19/01/2012 e il successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 17/12/2012 e le disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione del 19/09/2013 si è fatta un po’ di chiarezza su quanto era stato già previsto dalla Legge dello Stato n. 130/2001 in materia di cremazione e dispersione.
Ogni comune della nostra provincia ha dovuto introdurre (o lo farà tra breve) delle modifi che ai propri Regolamenti Cimiteriali per accogliere le nuove istanze di legge.
In linea generale le regole sono le seguenti:

TUMULAZIONE DELL’URNA

La tumulazione dell’urna può avvenire in un loculo, in una nicchia o colombario o in tomba di famiglia in relazione alla capienza.

INTERRAMENTO:

L’interramento di un’urna con caratteristiche di biodegradabilità nella tomba di famiglia, è da considerarsi dispersione e quindi necessita di apposita autorizzazione.

AFFIDAMENTO DELL’URNA

L’affidamento dell’urna cineraria viene autorizzato dal competente funzionario del Comune di decesso se questo è quello di ultima residenza del defunto, a favore dei soggetti titolati all’affidamento, purché il luogo di conservazione sia nel territorio della Provincia.

L’urna può essere affidata a qualunque soggetto scelto dal defunto in vita oppure in mancanza di una volontà espressa ai soggetti di cui alla Legge130/2001 (parenti oppure conviventi more uxorio che possono manifestarne la volontà).

Dell’affidatario, del defunto, del luogo di conservazione dell’urna e dell’eventuale recesso, è tenuta traccia mediante iscrizione cronologica nell’apposito registro comunale, a tenuta informatica, di cui all’art. 6 del DPP 46/2012.

Alla morte dell’affidatario subentrano gli eredi diretti che possono fare anche la rinuncia dell’affidamento. L’affidatario deve essere consapevole degli obblighi che derivano dalla conservazione dell’urna i cui  sigilli non possono essere manomessi. Ogni cambio di residenza deve essere comunicato agli uffici comunali di competenza.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Si rammenta che la dispersione delle ceneri del defunto non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o espletata con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal defunto costituisce reato penale ai sensi dell’art. 411 del Codice Penale.

L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere concessa soltanto in presenza di volontà manifesta del defunto in tal senso.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri oppure in tomba privata in concessione con sistema di inumazione o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Alcuni comuni della nostra provincia hanno già stabilito i luoghi per la dispersione, sia all’interno del cimitero (cinerari e/o ossari comuni o “giardini delle rimembranze”) che in natura nel proprio territorio, sempre rispettando ovviamente le disposizioni statali.

Nelle prossime pagine troverete le linee guida di alcuni comuni altoatesini.

Per ogni informazione più precisa la SOCREM si farà carico volentieri per i propri associati di acquisire indicazioni più specifiche, sia sulle modalità, che sull’iter burocratico da intraprendere.

Noi consigliamo ai nostri associati di redigere sempre e comunque un testamento olografo con le proprie volontà riguardanti la dispersione, la conservazione dell’urna o la sua destinazione finale (in loculo, in tomba ecc.). Esso deve essere sempre datato e firmato.

Tale testamento può essere affidato, per maggior sicurezza, alla SOCREM Altoatesina che si impegna a farne valere il contenuto. Per ogni altro chiarimento potete rivolgervi ai nostri uffici.

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