CREMAZIONE
1] La volontà di voler essere cremato può essere espressa dalla
persona interessata:
-
a) per iscritto presso l’ufficio dello stato
civile del comune di residenza;
-
b) disposto per testamento;
-
c) attraverso l'iscrizione ad un'apposita
associazione riconosciuta di cui all'art. 3, comma 2, lett. b)
del D.P.P. 17.12.2012, n. 46.
2] In mancanza della disposizione testamentaria o di altra
manifestazione di volontà espressamente riconducibile al defunto,
vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge ovvero la volontà
del parente più prossimo ai sensi delle disposizioni provinciali. La
volontà del coniuge o del parente più prossimo di cremare la persona
defunta è manifestata tramite un’istanza di autorizzazione alla
cremazione da far pervenire all’ufficio di stato civile del comune di
decesso o del comune di ultima residenza del defunto.
All’istanza si applica quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
3] La manifestazione di volontà di cui al comma 1, lettera a)
o la modifica della stessa viene comunicata dall’ufficio dello stato
civile all’ufficio anagrafe il più presto possibile. In caso di
cambio di residenza all’interno della Provincia Autonoma di
Bolzano l’ufficio anagrafe del comune di emigrazione comunica per
iscritto all’ufficio anagrafe e all’ufficio di stato civile del comune
di immigrazione se sussiste una manifestazione di volontà in merito
alla cremazione.
4] In caso di cambio di residenza in un comune che si trova al di
fuori della Provincia Autonoma di Bolzano vigono le
disposizioni che regolano la cremazione nel luogo di nuova
residenza.
5] L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal sindaco del
comune di decesso nel rispetto della manifestazione di volontà di
cui ai commi 1 e 2 e dopo l’acquisizione dei certificati di cui
all’art, 3 comma 1 del
D.P.P. 17.12.2012, n. 46. Il sindaco autorizza la cremazione in
qualità di ufficiale dello stato civile.
6] In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, il
comune, trascorso il prescritto periodo di rotazione, autorizza la
cremazione dei resti mortali delle salme inumate secondo le
procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione, previo
assenso dei parenti in base ai principi del codice civile o, in caso
di disinteresse degli stessi, decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione dell’apposito avviso all’albo pretorio del comune.
DESTINAZIONE DELLE CENERI
-
Le ceneri possono nel rispetto della volontà
della persona defunta essere conservate o disperse.
-
Le modalità di conservazione delle ceneri ai sensi degli
articoli 15 e 16 di questo regolamento sono in caso di mancanza
di una manifestazione di volontà della persona defunta stabilite dai
congiunti della stessa.
-
La dispersione delle ceneri è ammessa ai sensi dell’art. 411 c.p.
solamente se sussiste una espressa manifestazione di volontà in tal
senso da parte della persona defunta.
CONSERVAZIONE DELLE CENERI
TRAMITE INUMAZIONE
-
La tomba per l’inumazione in campo aperto di urne, incluso il
monumento funerario, ha le dimensioni di 60 cm x 60 cm. Lo spazio
tra le tombe ammonta a 40 cm e l’urna deve essere coperta da uno
strato di terra di almeno 40 cm. Per l’allestimento della tomba si
applica, in quanto compatibile, l’art. 22 del presente regolamento.
Il canone di concessione per la sepoltura in una tomba per urne
viene stabilito dal Comitato per il cimitero.
-
L’urna sepolta in una comune tomba in campo aperto per feretri
deve essere coperta con uno strato di terra di almeno 40 cm, Il
canone di concessione dovuto corrisponde a quello dovuto per la
sepoltura di una salma in una tomba in campo aperto. La durata della
concessione corrisponde a quella prevista per le tombe per
l’inumazione in campo aperto.
-
In una tomba per l’inumazione in campo aperto di urne e in una
tomba per l’inumazione in campo aperto di feretri è possibile la
sepoltura anche di più urne, a condizione che vi sia sufficiente
spazio. Le persone defunta devono essere appartenute alla stessa
famiglia o convivenza more uxorio.
CONSERVAZIONE DELLE CENERI
TRAMITE AFFIDAMENTO AD UN SOGGETTO AFFIDATARIO
-
Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal
defunto quand’era in vita può essere soggetto affidatario dell’urna
cineraria.
-
L’ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza della
persona defunta autorizza la conservazione delle ceneri tramite
affidamento dell’urna ad un soggetto affidatario, tenendo conto della
volontà espressa dalla persona defunta quando questa era in vita.
-
L’ufficiale dello stato civile rilascia all’affidatario dell’urna
un’autorizzazione, recante il nome ed il cognome della persona
defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale
dell’urna cineraria. L’autorizzazione vale quale unico documento di
accompagnamento per il trasporto delle ceneri. L’ufficiale dello
stato civile del comune di residenza della persona defunta annota in
un apposito registro i dati personali dell’affidatario e della
persona defunta. Nel caso in cui il luogo di custodia dell’urna
viene modificato, l’affidatario ha l’obbligo di comunicare all’ufficiale
dello stato civile del comune che ha disposto l’affidamento, il nuovo
indirizzo.
-
L’affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all’affidamento
dell’urna secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del Decreto del
Presidente della Provincia 17.12.2012, n. 46.
-
L’affidamento dell’urna cineraria può anche avvenire se questa
fosse stata precedentemente inumata in una tomba a campo libero,
ovvero, per ceneri derivanti da esumazioni, nel caso in cui questo
desiderio sia stato espresso per iscritto dal defunto.
DISPERSIONE DELLE CENERI
-
La dispersione delle ceneri è ammessa solamente in caso di
sussistenza di un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da
parte della persona defunta e deve avvenire con le modalità scelte
dalla persona defunta. Nel caso in cui la persona defunta non si sia
espressa sulle modalità di dispersione delle ceneri oppure le
modalità di dispersione scelte contrastino con le disposizioni
vigenti, saranno le persone indicate all’art. 9, comma 2 della Legge
provinciale 19.01.2012, n. 1 nell’ordine ivi indicato a scegliere le
modalità di dispersione delle ceneri.
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Al fine della dispersione delle ceneri deve essere affidato ai
sensi dell’art. 16 di questo regolamento il relativo
contenitore alla persona che provvederà alla dispersione delle
ceneri.
-
La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall’ufficiale
dello stato civile del comune in cui avverrà la dispersione, tenendo
conto del diritto di sepoltura di cui all’art. 5 di questo
regolamento.
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La dispersione delle ceneri è consentita all’interno del
cimitero:
a] in un area a ciò appositamente destinata;
b] in una tomba in campo aperto mediante
interramento di un contenitore in materiale biodegradabile
destinato ad accoglierle; il contenitore interrato deve essere
coperto con uno strato di terra di almeno 40 cm.
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La dispersione delle ceneri tramite inumazione è sottoposto al
pagamento dello stesso canone di concessione, che è dovuto per la
sepoltura di una salma in una tomba in campo aperto. La tomba per
l’inumazione in campo aperto utilizzata per la dispersione tramite
interramento di un contenitore delle ceneri sottostà ad un periodo
di rotazione di 1 anno. Dopo la scadenza del periodo di rotazione la
tomba per l’inumazione in campo aperto può essere nuovamente
utilizzata per sepolture.
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La dispersione è altresì consentita a distanza
di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, così
come definiti dalla normativa urbanistica, nei seguenti luoghi:
a] nei fiumi nei tratti liberi da natanti e
manufatti;
b] nelle aree naturali appositamente individuate
dalla giunta comunale;
c] nelle aree private, all’aperto, con il
consenso dei proprietari. La dispersione in aree private non può
dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
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L’ufficio di stato civile del comune in cui sono disperse le
ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto
affidatario e ne dà comunicazione al comune che ha disposto
l’affidamento.
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