Norme comuni per la cremazione e la dispersione delle ceneri in Alto Adige

Abbiamo chiesto a tutti i comuni dell’Alto Adige se avessero adeguato i regolamenti cimiteriali alla legge provinciale del 19 gennaio 2012 (L.P. n. 1/2012) e delle disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione del 19/09/2013. Dai vari regolamenti che ci hanno inviato abbiamo estrapolato i principali articoli che riguardano la cremazione e la dispersione delle ceneri.

Queste sono le regole generali; in ogni comune o meglio in ogni cimitero vi sono poi regole particolari che per motivi di spazio non possiamo illustrare in questo giornalino.

In queste pagine inseriremo di volta in volta tutte le informazioni che ci perverranno dai singoli comuni e/o cimiteri. Ovviamente chi non ha la possibilità di usare Internet può passare in sede negli orari di apertura al pubblico

CREMAZIONE

1] La volontà di voler essere cremato può essere espressa dalla persona interessata:

  • a) per iscritto presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza;

  • b) disposto per testamento;

  • c) attraverso l'iscrizione ad un'apposita associazione riconosciuta di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.P. 17.12.2012, n. 46.

2] In mancanza della disposizione testamentaria o di altra manifestazione di volontà espressamente riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge ovvero la volontà del parente più prossimo ai sensi delle disposizioni provinciali. La volontà del coniuge o del parente più prossimo di cremare la persona defunta è manifestata tramite un’istanza di autorizzazione alla cremazione da far pervenire all’ufficio di stato civile del comune di decesso o del comune di ultima residenza del defunto. All’istanza si applica quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

3]  La manifestazione di volontà di cui al comma 1, lettera a) o la modifica della stessa viene comunicata dall’ufficio dello stato civile all’ufficio anagrafe il più presto possibile. In caso di cambio di residenza all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano l’ufficio anagrafe del comune di emigrazione comunica per iscritto all’ufficio anagrafe e all’ufficio di stato civile del comune di immigrazione se sussiste una manifestazione di volontà in merito alla cremazione.

4] In caso di cambio di residenza in un comune che si trova al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano vigono le disposizioni che regolano la cremazione nel luogo di nuova residenza.

5] L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal sindaco del comune di decesso nel rispetto della manifestazione di volontà di cui ai commi 1 e 2 e dopo l’acquisizione dei certificati di cui all’art, 3 comma 1 del D.P.P. 17.12.2012, n. 46. Il sindaco autorizza la cremazione in qualità di ufficiale dello stato civile.

6] In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, il comune, trascorso il prescritto periodo di rotazione, autorizza la cremazione dei resti mortali delle salme inumate secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione, previo assenso dei parenti in base ai principi del codice civile o, in caso di disinteresse degli stessi, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’apposito avviso all’albo pretorio del comune.

DESTINAZIONE DELLE CENERI

  1. Le ceneri possono nel rispetto della volontà della persona defunta essere conservate o disperse.

  2. Le modalità di conservazione delle ceneri ai sensi degli articoli 15 e 16 di questo regolamento sono in caso di mancanza di una manifestazione di volontà della persona defunta stabilite dai congiunti della stessa.

  3. La dispersione delle ceneri è ammessa ai sensi dell’art. 411 c.p. solamente se sussiste una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona defunta.

CONSERVAZIONE DELLE CENERI TRAMITE INUMAZIONE

  1. La tomba per l’inumazione in campo aperto di urne, incluso il monumento funerario, ha le dimensioni di 60 cm x 60 cm. Lo spazio tra le tombe ammonta a 40 cm e l’urna deve essere coperta da uno strato di terra di almeno 40 cm. Per l’allestimento della tomba si applica, in quanto compatibile, l’art. 22 del presente regolamento. Il canone di concessione per la sepoltura in una tomba per urne viene stabilito dal Comitato per il cimitero.

  2. L’urna sepolta in una comune tomba in campo aperto per feretri deve essere coperta con uno strato di terra di almeno 40 cm, Il canone di concessione dovuto corrisponde a quello dovuto per la sepoltura di una salma in una tomba in campo aperto. La durata della concessione corrisponde a quella prevista per le tombe per l’inumazione in campo aperto.

  3. In una tomba per l’inumazione in campo aperto di urne e in una tomba per l’inumazione in campo aperto di feretri è possibile la sepoltura anche di più urne, a condizione che vi sia sufficiente spazio. Le persone defunta devono essere appartenute alla stessa famiglia o convivenza more uxorio.

CONSERVAZIONE DELLE CENERI TRAMITE AFFIDAMENTO AD UN SOGGETTO AFFIDATARIO

  1. Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto quand’era in vita può essere soggetto affidatario dell’urna cineraria.

  2. L’ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza della persona defunta autorizza la conservazione delle ceneri tramite affidamento dell’urna ad un soggetto affidatario, tenendo conto della volontà espressa dalla persona defunta quando questa era in vita.

  3. L’ufficiale dello stato civile rilascia all’affidatario dell’urna un’autorizzazione, recante il nome ed il cognome della persona defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale dell’urna cineraria. L’autorizzazione vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. L’ufficiale dello stato civile del comune di residenza della persona defunta annota in un apposito registro i dati personali dell’affidatario e della persona defunta. Nel caso in cui il luogo di custodia dell’urna viene modificato, l’affidatario ha l’obbligo di comunicare all’ufficiale dello stato civile del comune che ha disposto l’affidamento, il nuovo indirizzo.

  4. L’affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all’affidamento dell’urna secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della Provincia 17.12.2012, n. 46.

  5. L’affidamento dell’urna cineraria può anche avvenire se questa fosse stata precedentemente inumata in una tomba a campo libero, ovvero, per ceneri derivanti da esumazioni, nel caso in cui questo desiderio sia stato espresso per iscritto dal defunto.

DISPERSIONE DELLE CENERI

  1. La dispersione delle ceneri è ammessa solamente in caso di sussistenza di un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona defunta e deve avvenire con le modalità scelte dalla persona defunta. Nel caso in cui la persona defunta non si sia espressa sulle modalità di dispersione delle ceneri oppure le modalità di dispersione scelte contrastino con le disposizioni vigenti, saranno le persone indicate all’art. 9, comma 2 della Legge provinciale 19.01.2012, n. 1 nell’ordine ivi indicato a scegliere le modalità di dispersione delle ceneri.

  2. Al fine della dispersione delle ceneri deve essere affidato ai sensi dell’art. 16 di questo regolamento il relativo contenitore alla persona che provvederà alla dispersione delle ceneri.

  3. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui avverrà la dispersione, tenendo conto del diritto di sepoltura di cui all’art. 5 di questo regolamento.

  4. La dispersione delle ceneri è consentita all’interno del cimitero:

        a] in un area a ciò appositamente destinata;

        b] in una tomba in campo aperto mediante interramento di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accoglierle; il contenitore interrato deve essere coperto con uno strato di terra di almeno 40 cm.

  1. La dispersione delle ceneri tramite inumazione è sottoposto al pagamento dello stesso canone di concessione, che è dovuto per la sepoltura di una salma in una tomba in campo aperto. La tomba per l’inumazione in campo aperto utilizzata per la dispersione tramite interramento di un contenitore delle ceneri sottostà ad un periodo di rotazione di 1 anno. Dopo la scadenza del periodo di rotazione la tomba per l’inumazione in campo aperto può essere nuovamente utilizzata per sepolture.

  2. La dispersione è altresì consentita a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, così come definiti dalla normativa urbanistica, nei seguenti luoghi:

              a] nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;

              b] nelle aree naturali appositamente individuate dalla giunta comunale;

             c] nelle aree private, all’aperto, con il consenso dei proprietari. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

  1. L’ufficio di stato civile del comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l’affidamento.