Gli istituti di credito

Si consiglia di contattare tempestivamente l'istituto di credito al quale dovranno essere riconsegnati gli assegni non utilizzati dal deceduto, i bancomat, le carte di credito. Le posizioni bancarie e postali intestate al defunto possono essere volturate a nome degli eredi.

La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce «accettazione tacita di eredità», quindi preclude la possibilità di optare per la rinuncia.

Se il defunto era titolare di un conto corrente occorre comunicare il decesso alla banca che provvede immediatamente al blocco.

Occorre poi presentare la documentazione richiesta (tra cui il certificato di morte e la copia autenticata del testamento, se c'è) per ottenere lo sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi. Lo stesso accade per i conti titoli collegati al conto corrente principale.

Per i libretti di risparmio al portatore, il possessore ne può riscuotere sempre il saldo. I conti personali del defunto sono immediatamente ed automaticamente bloccati.

Le procure sottoscritte cessano la propria efficacia al momento del decesso, ad eccezione delle procure esplicitamente finalizzate al post-mortem.

  • Per il C/C intestato al defunto, il saldo può essere riscosso solo per successione.

  • Per il C/C con firma congiunta, se un intestatario muore il saldo si ritira solo per successione.

  • Per il C/C con firma disgiunta di due o più persone, se un intestatario muore, il saldo si ritira solo per successione; è possibile per gli altri intestatari, prima dell'evento luttuoso, fare un prelievo.

Oltre al certificato di morte l'Istituto di credito fornirà tutti i dettagli in relazione alla documentazione necessaria per le diverse operazioni.

Gli Istituti possono chiedere:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eredi;

  • atto notorio attestante gli eredi che può essere predisposto da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale.

Per il mutuo, gli eredi di un soggetto intestatario o contestatario hanno l'obbligo di effettuare l'accollo presso l'istituto che ha concesso il mutuo. L'accollo consente agli eredi, se in possesso dei requisiti soggettivi, di fruire in sede di dichiarazione dei redditi della detrazione d'imposta. Non esiste un termine perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene effettuare l'accollo tempestivamente.

Se all'atto della stipula del mutuo il mutuatario poi defunto avesse sottoscritto un'assicurazione «premorienza mutuatari o temporanea caso morte», in caso di decesso salvo particolari eccezioni la quota residua di sua competenza si estingue.