Tipologie di sepoltura

Non tutti vogliono lasciare agli altri la scelta della destinazione del proprio corpo dopo la morte. Ecco alcune informazioni per decidere quale sepoltura scegliere:


Tumulazione:

in loculo, in tomba o in cappella privata, è finalizzata a conservare più a lungo le spoglie mortali e la sepoltura stessa. A tale scopo la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Il periodo di conservazione di un cadavere in un loculo, in una tomba o in una cappella varia a seconda del tipo di concessione ottenuta dal Comune. La concessione in uso dei loculi e delle altre sepolture private è a pagamento secondo una tariffa fissata dall’autorità comunale, così pure come il periodo di concessione.


Inumazione:

in “terra” è finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali. Per facilitare il processo, il cadavere viene collocato in una bara di legno leggero, facilmente decomponibile. Il periodo di mineralizzazione del cadavere avviene normalmente nell’arco di dieci anni. L’inumazione dei cadaveri è prevista in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte.


Cremazione:

prevede l’incenerimento del corpo per mezzo di combustione e la raccolta delle ceneri in un’apposita urna. La legge nazionale N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di Cremazione e Disposizione sulle Ceneri), la legge provinciale N° 1 del 19 gennaio 2012 e la delibera della Giunta provinciale N° 1764 del 26/11/2012, ammettono anche la dispersione delle ceneri, ma mancando i regolamenti cimiteriali dei singoli comuni al momento la dispersione in provincia di Bolzano può essere fatta solo nel cinerario comune del cimitero di Bolzano (solo per i residenti).

I comuni dovrebbero pubblicare i nuovi regolamenti cimiteriali entro un anno dalla data di pubblicazione della delibera 1764 del 26/11/2012.

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico.

La volontà ad essere cremato può essere espressa in uno dei seguenti modi:

  1. la disposizione testamentaria della persona defunta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione autografa della medesima contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;

  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad un’associazione riconosciuta (Socrem) che ha, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, a meno che non venga presentata una dichiarazione autografa contraria, redatta della persona defunta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Ai fini della cremazione l’iscrizione all’associazione prevale sulla volontà dei familiari;

  3. la dichiarazione della persona defunta rilasciata al comune di ultima residenza;

  4. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsivoglia altra manifestazione di volontà riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge o, in mancanza della stessa, la volontà del parente più prossimo individuato in base alle disposizioni del codice civile; in  caso di concorrenza di più  parenti dello stesso grado, vale la volontà della maggioranza assoluta di essi. La  volontà è manifestata al comune di decesso o al comune di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al comune di decesso, questo ne dà immediata comunicazione al comune di ultima residenza del defunto;

  5. per i minori e per le persone interdette, vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

E’ inevitabile quindi, per avere la certezza di essere cremati, iscriversi alla Socrem quando ancora si è in grado di intendere e volere oppure lasciare detto chiaramente ai parenti le proprie volontà.

I feretri conferiti all’impianto di cremazione devono essere di legno non trattato. Gli altri materiali al suo interno sono  tali da ridurre al minimo sia le emissioni inquinanti che i tempi di cremazione.

Per ulteriori informazioni consultate l’apposito capitolo riguardante la Socrem di Bolzano.

E’ inevitabile quindi, per avere la certezza di essere cremati, iscriversi alla Socrem quando ancora si è in grado di intendere e volere oppure lasciare detto chiaramente ai parenti le proprie volontà

Per ulteriori informazioni consultate l’apposito capitolo riguardante la Socrem di Bolzano .


Conservazione delle ceneri

Con la delibera 1764 del 26/11/2012 vengono stabilite fornite delle indicazioni relative alla conservazione e dispersione delle ceneri.

L’articolo 5 della suddetta delibera fornisce informazioni sulla conservazione delle ceneri.

  1. “… Se la persona defunta non ha chiesto la dispersione delle ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, di materiale resistente ai fini della conservazione, recante all’esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte della persona defunta. ...”.

  2. L’urna, nel rispetto della volontà della persona defunta, può essere:

   a.  Tumulata all’interno del cimitero in loculi salma o collocata in appositi loculi cinerari.

   b.  Interrata, anche in tomba di famiglia. Nel cimitero di Bolzano sono in costruzione una serie di  «Tombe    terranee per seppellire urne cinerarie».
   Si tratta di tombe piccole adatte solo a contenere un’urna cineraria:

   c.  Consegnata al soggetto affidatario. In quest’ultimo caso il comune di residenza della persona defunta annota in un apposito registro le generalità

       dell’affidatario e della persona defunta, rilasciando un’apposita autorizzazione (…) che vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto

       delle ceneri. Chi si impegna a conservare le ceneri di un defunto (soggetto affidatario) o i suoi eredi possono rinunciare all’affidamento dell’urna tramite

       dichiarazione resa al comune che ha disposto l’affidamento, che la annota nell’apposito registro.

Se qualcuno vuole acquistare una tomba o un loculo prima della sua morte deve sapere che non sempre è possibile farlo quando si è ancora in vita.

Conviene quindi interessarsi prima, presso l’amministrazione del cimitero della propria città o comune per avere informazioni più dettagliate. Qui trovate gli indirizzi dei servizi cimiteriali dei principali comuni dell’Alto Adige.

La domanda per l’affido familiare di un’urna cineraria va indirizzata al Sindaco del Comune sul cui territorio l'urna viene stabilmente collocata (vedi fac simile domanda). L'affidamento familiare viene autorizzato sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto manifestata nella forma di autodichiarazione dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Per evitare possibili contestazioni conviene, quando si è ancora in vita, lasciare un atto notorio olografo con specificato il nome della persona a cui si vuole affidare l’urna o la dispersione

Il documento olografo deve essere compilato a norma (vedi il facsimile). Per gli iscritti alla SOCREM queste volontà testamentarie possono essere “allegate” alla domanda di iscrizione e verranno inviate agli uffici cimiteriali insieme ad essa.


Dispersione delle ceneri

  1. La dispersione delle ceneri è soggetta ad autorizzazione del comune ove essa viene effettuata, nel rispetto della volontà della  persona defunta.

  2. la dispersione delle ceneri è consentita all’interno del cimitero:

    a.  in aree a ciò appositamente destinate

    b.  nella tomba di famiglia, mediante interramento di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accoglierle;

  1. La dispersione è altresì consentita a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, così come definiti dalla normativa urbanistica, nei seguenti luoghi:

    a.  nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;

    b.  nelle  aree naturali  appositamente individuate dai comuni;

    c.  nelle aree private, all’aperto, con il  consenso dei proprietari. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

  1. Il comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione  al comune che ha disposto l’affidamento.

I comuni hanno tempo 1 anno dalla pubblicazione della delibera 1764 del 26/11/2012 per  per regolare tutti gli ulteriori dettagli non previsti dal provvedimento